Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali
7 Aprile 2026

Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3386 del 5 marzo 2026, ha affrontato il tema della responsabilità medica in relazione alle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza. La pronuncia chiarisce che l’onere della prova grava in primis sul paziente per quanto concerne il nesso causale tra ricovero e infezione, ma trasla sulla struttura sanitaria la necessità di dimostrare l’adozione diligente di tutti i protocolli di prevenzione e sanificazione. La decisione sottolinea che una difesa generica basata sull'inevitabilità del rischio infettivo è insufficiente: l'ospedale deve fornire prove documentali rigorose circa la sterilità degli ambienti e dei presidi medici per andare esente da responsabilità. Tale orientamento rafforza l’obbligo di risk management e impone una gestione documentale analitica delle procedure di igiene ospedaliera per prevenire il risarcimento del danno.

Il caso e il contesto normativo

La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria presentata da un paziente che, a seguito di un intervento chirurgico correttamente eseguito, aveva sviluppato una grave infezione batterica durante il periodo di degenza post-operatoria. Il danneggiato ha convenuto in giudizio la struttura ospedaliera, lamentando la carenza di adeguate misure di profilassi e igiene ambientale.

Il quadro normativo di riferimento resta ancorato alla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale. Tale inquadramento comporta conseguenze determinanti sul piano probatorio, specialmente in presenza di complicanze di natura infettiva, dove il confine tra "evento imprevedibile" e "carenza organizzativa" appare spesso sottile.

La questione giuridica: l'onere della prova

Il fulcro della decisione riguarda la corretta applicazione del principio della vicinanza della prova. Secondo l'orientamento consolidato, confermato dal giudice capitolino, il paziente assolve il proprio onere provando:

  • l'insorgenza dell'infezione durante il periodo di ricovero (o entro un lasso di tempo compatibile con l'incubazione);
  • il nesso di causalità tra la permanenza in ospedale e la patologia riscontrata.

Una volta fornita tale evidenza, spetta alla struttura sanitaria dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione previste dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Non si tratta di una prova semplice, poiché richiede la dimostrazione di un "fatto negativo": ovvero l'impossibilità di evitare l'evento nonostante la massima diligenza organizzativa.

La decisione del Tribunale e il principio di diritto

Con la sentenza n. 3386/2026, il Tribunale di Roma ha stabilito che la struttura non può limitarsi a produrre certificazioni generiche sulla pulizia degli ambienti. Per superare la presunzione di colpa, l'ospedale deve documentare con precisione la concreta attuazione dei protocolli di sterilizzazione, la corretta manutenzione degli impianti di aerazione e il rispetto delle procedure di lavaggio delle mani da parte del personale.

Il giudice ha sottolineato che l'infezione nosocomiale non è un rischio intrinseco sempre accettabile, ma un evento che la struttura deve gestire tramite un rigoroso risk management. La mancata produzione dei registri di sanificazione o delle schede tecniche relative ai dispositivi medici utilizzati preclude alla struttura la possibilità di invocare la causa ignota o l'inevitabilità del danno.

Implicazioni operative per strutture e pazienti

La pronuncia rafforza la tutela del paziente, ma al contempo traccia una strada chiara per le direzioni sanitarie. Le strutture devono investire nella tracciabilità totale dei processi di igiene. La sentenza evidenzia che:

  1. La documentazione clinica deve essere completa e integra anche sul versante logistico-ambientale.
  2. L'assenza di prova documentale circa l'osservanza dei protocolli equivale, sul piano processuale, alla prova dell'inadempimento.
  3. La responsabilità medica per infezione può essere esclusa solo se la struttura dimostra che il ceppo batterico era resistente a ogni ragionevole misura di profilassi standardizzata.
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