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Il licenziamento via e-mail è valido: la conferma della Cassazione
3 Giugno 2026

Il licenziamento via e-mail è valido: la conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 13731 dell'11 maggio 2026, ha confermato la validità del recesso intimato tramite posta elettronica ordinaria. La pronuncia chiarisce che tale modalità di comunicazione configura un licenziamento legittimo, in quanto risulta pienamente idonea ad assolvere il requisito della forma scritta previsto dall'art. 2 della L. 604/1966. Ai fini dell'efficacia dell'atto, il datore di lavoro deve esclusivamente fornire la prova oggettiva dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario. La decisione adegua le prassi giuslavoristiche alle attuali dinamiche aziendali, ribadendo che l'impiego dei canali digitali è valido e vincolante, con rilevanti ricadute operative per l'intera organizzazione d'impresa.

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1 Maggio 2026

Indennizzo vaccinale: la Cassazione sul nesso causale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 10741 del 23 aprile 2026, interviene in materia di indennizzo vaccinale chiarendo i parametri di accertamento del nesso causale tra la profilassi e l'insorgenza di una patologia permanente. La pronuncia stabilisce che, ai fini della Legge 210/1992, non è necessaria la certezza scientifica assoluta, essendo sufficiente il criterio probabilistico del "più probabile che non". Valorizzando la cronologia degli eventi e l'esclusione di cause alternative, la Suprema Corte tutela il diritto del danneggiato al ristoro anche in assenza di evidenze epidemiologiche univoche. La decisione rappresenta un importante precedente , delineando una struttura della prova più aderente alla realtà clinica dei pazienti e meno vincolata a rigide astrazioni statistiche, favorendo così una tutela effettiva della salute individuale nel contesto delle campagne vaccinali.

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19 Aprile 2026

Danni da filler e manleva medica: Sentenza n.1099/2025 della Corte d'Appello di Firenze

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1099 del 10 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità medica e sull’obbligo di manleva assicurativa in caso di danni da filler. La decisione stabilisce che l'assicuratore deve tenere indenne il sanitario non solo per il risarcimento dovuto alla paziente (al netto della franchigia), ma anche per le spese di soccombenza. Un punto centrale riguarda la distinzione tra tali oneri e le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., confermando il diritto del medico al rimborso dei costi di difesa legale sostenuti per contrastare la richiesta risarcitoria. Il provvedimento rappresenta un riferimento significativo per la medicina estetica, ribadendo che la tutela assicurativa deve coprire integralmente le conseguenze processuali del sinistro, garantendo la protezione del patrimonio del professionista.

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Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali
7 Aprile 2026

Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3386 del 5 marzo 2026, ha affrontato il tema della responsabilità medica in relazione alle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza. La pronuncia chiarisce che l’onere della prova grava in primis sul paziente per quanto concerne il nesso causale tra ricovero e infezione, ma trasla sulla struttura sanitaria la necessità di dimostrare l’adozione diligente di tutti i protocolli di prevenzione e sanificazione. La decisione sottolinea che una difesa generica basata sull'inevitabilità del rischio infettivo è insufficiente: l'ospedale deve fornire prove documentali rigorose circa la sterilità degli ambienti e dei presidi medici per andare esente da responsabilità. Tale orientamento rafforza l’obbligo di risk management e impone una gestione documentale analitica delle procedure di igiene ospedaliera per prevenire il risarcimento del danno.

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