Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34681 del 29 dicembre 2025, hanno risolto il contrasto riguardante il conflitto tra ipoteca volontaria e privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro penale ai sensi dell’art. 316, comma 4, c.p.p.. La Corte ha stabilito che, data la natura trascrizionale del privilegio penale, non si applica la prevalenza assoluta prevista dall’art. 2748 c.c., bensì il principio della priorità temporale. Pertanto, il credito assistito da ipoteca volontaria deve essere soddisfatto con preferenza rispetto al credito risarcitorio da reato se l’ipoteca risulta iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro. Tale decisione conferma l'orientamento già espresso per il contratto preliminare, rafforzando la certezza del diritto e la stabilità delle garanzie ipotecarie a favore degli istituti di credito nel quadro di procedure esecutive concorrenti.